Regolamento›Titolo III
Art. 23
Servizio di vigilanza per la tutela degli immobili e materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
In vigore dal 14 gen 1986
Il personale della Polizia di Stato in servizio di vigilanza armata ad alloggi collettivi di servizio, immobili e sedi di uffici, reparti, istituti di istruzione o a materiali della Amministrazione della pubblica sicurezza, osserva le norme di cui agli del regolamento sul servizio territoriale e di presidio approvato con decreto del Ministro della difesa del 19 maggio 1973, e successive modificazioni, salvo diverse istruzioni emanate ai sensi dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-23