Regolamento›Titolo III
Art. 21
Concorso degli appartenenti agli uffici di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale alle operazioni dei reparti territoriali e viceversa
In vigore dal 14 gen 1986
Ove per esigenze di ordine e sicurezza pubblica si renda necessario l'intervento di personale appartenente agli uffici di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, il prefetto, d'intesa con il questore della provincia interessata, ne richiede il concorso al dirigente dell'ufficio di compartimento, di zona o equiparato della specialità, il quale provvede utilizzando eventualmente anche personale appartenente a più uffici provinciali da lui dipendenti e ne dà notizia al Dipartimento della pubblica sicurezza.
Nel caso, invece, in cui si prevede che debbano essere impegnate aliquote di personale in misura tale da comportare pregiudizio all'esecuzione dei normali servizi delle specialità, il concorso dovrà essere richiesto dal prefetto al Dipartimento della pubblica sicurezza.
La forza resa disponibile ai sensi dei precedenti commi è messa a disposizione del questore per il tempo necessario a soddisfare le esigenze di servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-21