Regolamento›Titolo III
Art. 19
Esecuzione del servizio
In vigore dal 14 gen 1986
Il personale della Polizia di Stato nell'esecuzione del servizio affidatogli deve attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite fermo restando quanto previsto dai commi terzo e quarto dell'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-19