Regolamento›Titolo III
Art. 24
Divieto di svolgere compiti non attinenti al servizio
In vigore dal 14 gen 1986
Il personale della Polizia di Stato non può fornire prestazioni lavorative che non siano attinenti al servizio di istituto.
Salvo quanto previsto dagli ordinamenti dei rispettivi ruoli, le situazioni di incompatibilità e il cumulo di impieghi del personale di cui al precedente comma sono disciplinati dagli e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-24