Art. 23 · Servizio di vigilanza per la tutela degli immobili e materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
RegolamentoTitolo III

Art. 23

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Servizio di vigilanza per la tutela degli immobili e materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

In vigore dal 14 gen 1986
Il personale della Polizia di Stato in servizio di vigilanza armata ad alloggi collettivi di servizio, immobili e sedi di uffici, reparti, istituti di istruzione o a materiali della Amministrazione della pubblica sicurezza, osserva le norme di cui agli del regolamento sul servizio territoriale e di presidio approvato con decreto del Ministro della difesa del 19 maggio 1973, e successive modificazioni, salvo diverse istruzioni emanate ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-23