Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici addetti ai servizi di guardia medica

Art. 13

Attività di coordinamento delle UU.SS.LL.

In vigore dal 12 gen 1985
Le UU.SS.LL. assicurano le sedi di servizio dotate di idonei locali, con disponibilità di servizi igienici, per la sosta e il riposo dei medici e di opportuni collegamenti telefonici specie con le strutture sanitarie del territorio. Inoltre: - predispongono i turni e l'assegnazione delle sedi di guardia in collaborazione con il Comitato ex , nonché il rafforzamento dei turni medesimi, ove occorra; - assicurano la sostituzione dei medici impossibilitati ad effettuare il turno di servizio loro assegnato; - deferiscono alla Commissione ex - sentito il Comitato ex - i medici inadempienti alle norme del presente accordo o quelli il cui comportamento assistenziale non risultasse corretto; - segnalano al Comitato regionale ex le variazioni che si verifichino riguardo al personale medico incaricato del servizio; - promuovono iniziative volte a sensibilizzare la popolazione circa le finalità ed i compiti dei servizi oggetto del presente accordo e adottano misure atte ad evitare una utilizzazione non corretta dei servizi medesimi; - forniscono medicinali e materiali di pronto soccorso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;885#art-acn-13

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Attività di coordinamento delle UU.SS.LL. (Art. 13 Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti ai servizi di guardia medica.) — Testo vigente | Portale Normativo