Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici addetti ai servizi di guardia medica
Art. 5
Comitato consultivo di U.S.L.
In vigore dal 12 gen 1985
In ciascuna U.S.L. è costituito un Comitato composto da:
- il Presidente della U.S.L. o suo delegato, che lo presiede;
- due membri designati dal Comitato di gestione della U.S.L.;
- tre rappresentanti dei medici di cui due incaricati ai sensi delle norme di cui al presente accordo e uno designato dalla rappresentanza medica in seno al corrispondente comitato consultivo di cui all' dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale.
I due rappresentanti dei medici incaricati sono eletti al loro interno dai medici titolari di incarico di ciascuna U.S.L. con il sistema elettorale previsto dall' dell'accordo per la medicina generale.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della U.S.L.
Il Comitato esprime pareri e formula proposte in ordine alla migliore organizzazione delle attività contemplate dal presente accordo, nell'ambito territoriale di competenza.
Esprime, altresì, parere obbligatorio nei casi di proposte di rinvio alla Commissione locale di disciplina.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;885#art-acn-5