Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici addetti ai servizi di guardia medica
Art. 6
Comitato consultivo regionale
In vigore dal 12 gen 1985
In ciascuna regione è istituito un Comitato composto da:
- l'Assessore regionale alla sanità, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- cinque rappresentanti delle UU.SS.LL. della Regione designati dall'A.N.C.I.;
- sei rappresentanti dei medici, dei quali quattro incaricati ai sensi del presente accordo e due designati dalla rappresentanza medica in seno al corrispondente Comitato Consultivo di cui all' dell'Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale.
I quattro rappresentanti dei medici incaricati vengono eletti al loro interno dai medici titolari di incarico nell'ambito della Regione, con il sistema elettorale previsto dall' dell'accordo per la medicina generale.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di parte pubblica.
In caso di assenza od impedimento del Presidente, le funzioni relative sono svolte dal Componente più anziano di parte pubblica.
La sede del Comitato è indicata dalla Regione.
Il Comitato esprime parere preventivo su tutti i provvedimenti di competenza della Regione inerenti all'applicazione del presente accordo, ivi compresa l'attuazione, nell'ambito territoriale regionale, dei programmi di aggiornamento professionale obbligatorio di cui al successivo .
Il Comitato formula proposte ed esprime parere, anche in riferimento a problemi o situazioni locali particolari, che siano ad esso sottoposti dal Presidente o da almeno 1/3 dei suoi Componenti.
Svolge, inoltre, ogni altro compito assegnatogli dal presente accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;885#art-acn-6