Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici addetti ai servizi di guardia medica

Art. 2

Incompatibilità

In vigore dal 12 gen 1985
(Incompatibilita) Gli incarichi di cui al presente accordo non sono conferibili al medico che si trovi in una delle posizioni di cui al punto 6 dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, o in una qualsiasi altra posizione non compatibile per specifiche norme di legge o di contratti di lavoro ovvero che: a) sia iscritto negli elenchi di medicina generale o degli specialisti pediatri di libera scelta e abbia superato il limite rispettivamente di 250 e 132 scelte. Per la durata del presente accordo è consentito ai medici incaricati di detenere un numero di scelte non superiore rispettivamente a 350 e 187 unità. Tali sanitari peraltro ove dispongano di un numero di scelte superiore rispettivamente a 250 o 132, possono svolgere attività di guardia medica in forma attiva fino alla concorrenza della metà del massimale orario settimanale di cui al successivo . Non è consentito ai medici che si trovino nelle condizioni del presente punto a) autolimitare il proprio massimale; b) sia associato ai sensi della norma transitoria n. 3 dell'accordo con i medici di medicina generale o della norma transitoria n. 6 dell'accordo con gli specialisti pediatri di libera scelta di cui ai DD.PP.RR. 13 agosto 1981 e percepisca complessivamente compensi per un numero di scelte superiore ai limiti della lettera a) che precede; c) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni; d) svolga attività come medico specialista ambulatoriale convenzionato. Tuttavia al sanitario al quale sia conferito un incarico nei servizi di guardia medica è consentito, successivamente, di acquisire un incarico quale specialista ambulatoriale convenzionato fino a un massimo di 10 ore settimanali. In tal caso l'impegno orario settimanale nei servizi di guardia medica non può superare la metà del massimale di cui al successivo ; e) sia titolare d'incarico ai sensi delle norme di cui al presente accordo presso altra U.S.L.; f) abbia cointeressenze dirette o indirette o rapporti di interesse in strutture sanitarie di cui all'art. 43 della legge 833/78; g) operi come dipendente o in virtù di un rapporto continuativo di collaborazione professionale presso case di cura private o strutture sanitarie di cui all'art. 43 della legge 833/78; h) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente, di cui al decreto 15 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'esercizio di funzioni fiscali per conto delle UU.SS.LL. non è compatibile con l'esercizio contemporaneo delle attività di cui al presente accordo, limitatamente all'ambito territoriale dell'U.S.L. in cui tali attività debbano essere svolte. L'insorgere di un motivo di incompatibilità comporta l'immediata decadenza dall'incarico, che è pronunciata dalla U.S.L., sentito il Comitato ex . Analogamente, il medico decade dall'incarico qualora l'assunzione di nuovi impegni di lavoro non gli consenta, alla stregua dei criteri di cui al successivo , l'espletamento di un incarico minimo di otto ore settimanali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;885#art-acn-2

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