Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici addetti ai servizi di guardia medica

Art. 9

Cessazione e sospensione dell'incarico

In vigore dal 12 gen 1985
L'incarico conferito ai sensi delle norme del presente accordo, oltre che per le cause di decadenza di cui agli , ultimo comma, cessa: 1) per compimento del 65° anno di età; 2) per provvedimento adottato dalle Commissioni di cui all'; 3) per condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione; 4) per cancellazione o radiazione dall'Albo professionale; 5) per mancata ingiustificata frequenza dei corsi di aggiornamento di cui al seguente ; 6) per recesso del medico, da comunicare alla U.S.L. interessata con preavviso di almeno 30 giorni. Il medico è sospeso dal servizio, senza diritto a compensi, per: a) provvedimento delle Commissioni di cui all'; b) sospensione dall'albo professionale; c) documentati motivi di lavoro o giustificati e documentati motivi di studio. A tali titoli possono essere consentiti periodi di sospensione dall'incarico per una durata massima complessiva di otto mesi l'anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;885#art-acn-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Cessazione e sospensione dell'incarico (Art. 9 Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti ai servizi di guardia medica.) — Testo vigente | Portale Normativo