Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici addetti ai servizi di guardia medica
Art. 9
Cessazione e sospensione dell'incarico
In vigore dal 12 gen 1985
L'incarico conferito ai sensi delle norme del presente accordo, oltre che per le cause di decadenza di cui agli , ultimo comma, cessa:
1) per compimento del 65° anno di età;
2) per provvedimento adottato dalle Commissioni di cui all';
3) per condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione;
4) per cancellazione o radiazione dall'Albo professionale;
5) per mancata ingiustificata frequenza dei corsi di aggiornamento di cui al seguente ;
6) per recesso del medico, da comunicare alla U.S.L. interessata con preavviso di almeno 30 giorni.
Il medico è sospeso dal servizio, senza diritto a compensi, per:
a) provvedimento delle Commissioni di cui all';
b) sospensione dall'albo professionale;
c) documentati motivi di lavoro o giustificati e documentati motivi di studio. A tali titoli possono essere consentiti periodi di sospensione dall'incarico per una durata massima complessiva di otto mesi l'anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;885#art-acn-9