Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici addetti ai servizi di guardia medica

Art. 14

Rapporti tra medico di guardia e medico di fiducia e strutture sanitarie del territorio

In vigore dal 12 gen 1985
Il sanitario di guardia è tenuto a compilare, in duplice copia, il modulo informativo (allegato B) di cui una copia è destinata al medico di fiducia o alla struttura sanitaria in caso di ricovero e l'altra viene acquisita agli atti del servizio. La copia destinata al servizio deve specificare, ove possibile, se l'utente proviene da altra regione o da Stato straniero. Nel modulo dovranno essere indicate succintamente: la sintomatologia presentata dal soggetto, l'eventuale diagnosi sospetta o accertata, la terapia prescritta e/o effettuata ovvero la motivazione che ha indotto il medico di guardia a proporre il ricovero, ogni altra notizia ed osservazione che si ritenga utile segnalare. Il medico di fiducia valuterà, secondo scienza e coscienza, l'opportunità di lasciare brevi note esplicative presso quegli assistiti le cui particolari condizioni fisio-patologiche suggeriscano eventuali accorgimenti nell'esplicazione dell'intervento d'urgenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;885#art-acn-14

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Rapporti tra medico di guardia e medico di fiducia e strutture sanitarie del territorio (Art. 14 Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti ai servizi di guardia medica.) — Testo vigente | Portale Normativo