Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici addetti ai servizi di guardia medica

Art. 19

Quote sindacali

In vigore dal 12 gen 1985
La riscossione delle quote sindacali per i Sindacati firmatari del presente Accordo avviene su delega del medico attraverso le U.S.L. con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei Sindacati firmatari per mezzo della Banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi. Restano valide le deleghe eventualmente rilasciate in precedenza. I costi del servizio di esazione sono a carico dei Sindacati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;885#art-acn-19

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Quote sindacali (Art. 19 Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti ai servizi di guardia medica.) — Testo vigente | Portale Normativo