Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici addetti ai servizi di guardia medica

Art. 20

Incontri periodici tra le parti

In vigore dal 12 gen 1985
Agli incontri periodici di cui all' dell'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale partecipano anche i Sindacati firmatari del presente Accordo qualora debbano essere trattati problemi interpretativi e/o applicativi e/o richieste di modifiche normative concernenti l'Accordo medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;885#art-acn-20

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Incontri periodici tra le parti (Art. 20 Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti ai servizi di guardia medica.) — Testo vigente | Portale Normativo