Art. 20 · Incontri periodici tra le parti
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici addetti ai servizi di guardia medica

Art. 20

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Incontri periodici tra le parti

In vigore dal 12 gen 1985
Agli incontri periodici di cui all' dell'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale partecipano anche i Sindacati firmatari del presente Accordo qualora debbano essere trattati problemi interpretativi e/o applicativi e/o richieste di modifiche normative concernenti l'Accordo medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;885#art-acn-20