Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici addetti ai servizi di guardia medica

Art. 21

In vigore dal 12 gen 1985
Il presente accordo nazionale, ai sensi dell'art. 24, ultimo comma, della Legge 730/83 scade il 30 giugno 1985.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;885#art-acn-21

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Art. 21 Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti ai servizi di guardia medica. — Testo vigente | Portale Normativo