Art. 21
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici addetti ai servizi di guardia medica

Art. 21

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In vigore dal 12 gen 1985
Il presente accordo nazionale, ai sensi dell'art. 24, ultimo comma, della Legge 730/83 scade il 30 giugno 1985.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;885#art-acn-21