Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici addetti ai servizi di guardia medica

Art. 15

Sostituzioni

In vigore dal 12 gen 1985
I medici incaricati - qualora non siano in grado di effettuare uno o più turni di guardia loro assegnati - devono darne tempestiva comunicazione al responsabile indicato dall'U.S.L. perché provveda alla loro sostituzione con le procedure di cui al 4° comma che segue. Qualora il medico per cause di forza maggiore, non possa tempestivamente informare il responsabile indicato dall'U.S.L. si fa sostituire da un altro titolare di incarico di guardia medica nell'ambito della stessa U.S.L. oppure ricorrendo alla procedura di cui al successivo 4° comma. L'U.S.L. vigila affinché per effetto di tali sostituzioni nessuno dei medici titolari di incarico superi il limite dell'orario mensile di attività risultante dalla lettera di incarico. Nel caso che tale limite risulti superato l'U.S.L. provvede a ridurre per il mese successivo in misura corrispondente l'orario del medico interessato. Ciascuna U.S.L. provvede periodicamente, dandone tempestiva notizia ai sanitari incaricati, a individuare, nell'ambito e secondo l'ordine della graduatoria di U.S.L., i nominativi di almeno due medici per ciascun turno di guardia, che si siano impegnati a rendersi reperibili al proprio domicilio dalle ore 13 alle ore 14 dei giorni prefestivi, dalle ore 7 alle ore 8 dei giorni festivi e dalle ore 19 alle ore 20 degli altri giorni. I medici di cui al comma precedente, che non siano stati impegnati in attività di sostituzione acquisiscono il punteggio stabilito per il servizio di guardia in disponibilità. In ogni caso il medico titolare deve comunicare al più presto al responsabile indicato dall'U.S.L. il motivo della sua assenza e il nominativo del collega che lo ha sostituito. Nel caso che l'assenza di un medico incaricato debba protrarsi per un periodo superiore a dieci giorni, l'U.S.L. provvede al conferimento di un incaricato di sostituzione, secondo l'ordine della graduatoria regionale con titolo di priorità per i residenti che non abbiano altri incarichi a qualsiasi titolo. L'incarico di sostituzione, non può superare la durata di tre mesi e non è immediatamente rinnovabile. Con il rientro del medico titolare, cessa di diritto e con effetto immediato l'incarico di sostituzione. Il conferimento di un incarico ai sensi dell' comporta automatica revoca dell'incarico di sostituzione, eventualmente in atto. Al medico sostituto vengono corrisposti gli stessi compensi che spetterebbero al titolare.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;885#art-acn-15

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