Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici addetti ai servizi di guardia medica
Art. 13
13 / 21Attività di coordinamento delle UU.SS.LL.
In vigore dal 12 gen 1985
Le UU.SS.LL. assicurano le sedi di servizio dotate di idonei locali, con disponibilità di servizi igienici, per la sosta e il riposo dei medici e di opportuni collegamenti telefonici specie con le strutture sanitarie del territorio.
Inoltre:
- predispongono i turni e l'assegnazione delle sedi di guardia in collaborazione con il Comitato ex , nonché il rafforzamento dei turni medesimi, ove occorra;
- assicurano la sostituzione dei medici impossibilitati ad effettuare il turno di servizio loro assegnato;
- deferiscono alla Commissione ex - sentito il Comitato ex - i medici inadempienti alle norme del presente accordo o quelli il cui comportamento assistenziale non risultasse corretto;
- segnalano al Comitato regionale ex le variazioni che si verifichino riguardo al personale medico incaricato del servizio;
- promuovono iniziative volte a sensibilizzare la popolazione circa le finalità ed i compiti dei servizi oggetto del presente accordo e adottano misure atte ad evitare una utilizzazione non corretta dei servizi medesimi;
- forniscono medicinali e materiali di pronto soccorso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;885#art-acn-13