Art. 13 · Attività di coordinamento delle UU.SS.LL.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici addetti ai servizi di guardia medica

Art. 13

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Attività di coordinamento delle UU.SS.LL.

In vigore dal 12 gen 1985
Le UU.SS.LL. assicurano le sedi di servizio dotate di idonei locali, con disponibilità di servizi igienici, per la sosta e il riposo dei medici e di opportuni collegamenti telefonici specie con le strutture sanitarie del territorio. Inoltre: - predispongono i turni e l'assegnazione delle sedi di guardia in collaborazione con il Comitato ex , nonché il rafforzamento dei turni medesimi, ove occorra; - assicurano la sostituzione dei medici impossibilitati ad effettuare il turno di servizio loro assegnato; - deferiscono alla Commissione ex - sentito il Comitato ex - i medici inadempienti alle norme del presente accordo o quelli il cui comportamento assistenziale non risultasse corretto; - segnalano al Comitato regionale ex le variazioni che si verifichino riguardo al personale medico incaricato del servizio; - promuovono iniziative volte a sensibilizzare la popolazione circa le finalità ed i compiti dei servizi oggetto del presente accordo e adottano misure atte ad evitare una utilizzazione non corretta dei servizi medesimi; - forniscono medicinali e materiali di pronto soccorso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;885#art-acn-13