Capo II
Art. 57
Collaboratore coordinatore
In vigore dal 25 dic 1984
Il collaboratore coordinatore, oltre all'espletamento dei compiti direttamente affidati, assicura, sulla base delle direttive impartite dai livelli funzionali superiori, il coordinamento e il controllo per le attività alle quali è preposto e delle quali risponde direttamente.
Nell'ambito dell'unità operativa coordina l'attività degli addetti appartenenti ai livelli funzionali di collaboratore amministrativo e assistente amministrativo fornendo istruzioni e favorendo il metodo del lavoro di gruppo.
Formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro e per lo snellimento delle procedure.
Svolge attività finalizzata alla propria formazione e partecipa ad attività di studio e programmazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-57