Capo IV
Art. 61
Commesso
In vigore dal 25 dic 1984
Il personale con qualifica di "commesso" disimpegna mansioni che non richiedono una particolare preparazione tecnico-pratica; esegue commissioni e provvede alla distribuzione, allo smistamento e al trasporto di fascicoli, documenti, materiale o oggetti vari di ufficio; provvede al prelievo ed all'inoltro della corrispondenza; è preposto alla apertura e alla chiusura degli uffici secondo gli orari stabiliti; regola il servizio, anche telefonico e di anticamera, nonché l'accesso al pubblico negli uffici; cura l'ordine e la conservazione dei locali e delle suppellettili di ufficio, disimpegna mansioni di manovra elementare di macchine ed apparecchiature.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Selva di Val Gardena, addì 7 settembre 1984
PERTINI
CRAXI - DEGAN
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1984
Atti di Governo, registro n. 52, foglio n. 15
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-61