Capo IV
Art. 60
Coadiutore amministrativo
In vigore dal 25 dic 1984
Il coadiutore amministrativo disimpegna mansioni esecutive che per la loro natura non comportano particolari valutazioni di merito; provvede alla classificazione, alla archiviazione ed al protocollo di atti, anche impiegando metodi di lavoro prestabiliti; disimpegna mansioni di stenografia e di dattilografia; compila documenti, secondo le istruzioni dei superiori o applicando schemi predeterminati; disimpegna compiti di collaborazione semplice di natura contabile, anche con l'ausilio delle relative macchine; esegue, ove richiesto, compiti inerenti la ricezione, la prima verifica e la distribuzione dei documenti presentati e fornisce i relativi chiarimenti.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-60