Capo II
Art. 58
Collaboratore amministrativo
In vigore dal 25 dic 1984
Il collaboratore amministrativo svolge, nell'ambito delle direttive impartite dai livelli funzionali superiori, le attività che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito, avvalendosi dell'opera di personale appartenente ai livelli funzionali inferiori con responsabilità diretta per le attività alle quali è preposto.
Collabora con il personale appartenente ai livelli funzionali superiori nelle attività di studio e programmazione e partecipa ad attività finalizzate alla propria formazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-58