Art. 58 · Collaboratore amministrativo
Capo II

Art. 58

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Collaboratore amministrativo

In vigore dal 25 dic 1984
Il collaboratore amministrativo svolge, nell'ambito delle direttive impartite dai livelli funzionali superiori, le attività che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito, avvalendosi dell'opera di personale appartenente ai livelli funzionali inferiori con responsabilità diretta per le attività alle quali è preposto. Collabora con il personale appartenente ai livelli funzionali superiori nelle attività di studio e programmazione e partecipa ad attività finalizzate alla propria formazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-58