Capo II
Art. 58
13 / 61Collaboratore amministrativo
In vigore dal 25 dic 1984
Il collaboratore amministrativo svolge, nell'ambito delle direttive impartite dai livelli funzionali superiori, le attività che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito, avvalendosi dell'opera di personale appartenente ai livelli funzionali inferiori con responsabilità diretta per le attività alle quali è preposto.
Collabora con il personale appartenente ai livelli funzionali superiori nelle attività di studio e programmazione e partecipa ad attività finalizzate alla propria formazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-58