Capo VII

Art. 53

Agente tecnico

In vigore dal 25 dic 1984
Il personale con qualifica di "agente tecnico" svolge attività che richiede una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta anche con l'uso di macchine che comportino manovra elementare; è addetto alla conduzione di veicoli e/o alla piccola manutenzione degli stessi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-53

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Agente tecnico (Art. 53 Attribuzioni del personale non medico addetto ai presidi, servizi e uffici delle unita' sanitarie locali.) — Testo vigente | Portale Normativo