Capo V
Art. 51
Assistente tecnico
In vigore dal 25 dic 1984
L'assistente tecnico svolge attività tecniche e professionali proprie dello specifico titolo professionale che comportano, oltre ad una applicazione concettuale, una valutazione di merito dei casi concreti; svolge compiti di programmazione relativamente alle procedure assegnategli.
Sovraintende, nell'ambito delle direttive ricevute, all'attività affidatagli coordinando e curando la realizzazione tecnica delle diverse fasi operative nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo.
Partecipa ad attività finalizzate alla propria formazione.
Ha la responsabilità diretta dei propri compiti e dell'esercizio della attività connessa al mandato professionale affidatogli.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-51