Capo VI

Art. 52

Operatore tecnico

In vigore dal 25 dic 1984
L'operatore tecnico svolge attività tecniche corrispondenti alla qualificazione professionale posseduta, nell'ambito delle direttive ricevute. Provvede all'esecuzione dei compiti affidatigli anche con l'impiego di macchine la cui utilizzazione non comporta valutazione diretta di merito. Svolge, inoltre, attività finalizzata alla propria formazione professionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-52

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Operatore tecnico (Art. 52 Attribuzioni del personale non medico addetto ai presidi, servizi e uffici delle unita' sanitarie locali.) — Testo vigente | Portale Normativo