Capo VI
Art. 52
40 / 61Operatore tecnico
In vigore dal 25 dic 1984
L'operatore tecnico svolge attività tecniche corrispondenti alla qualificazione professionale posseduta, nell'ambito delle direttive ricevute. Provvede all'esecuzione dei compiti affidatigli anche con l'impiego di macchine la cui utilizzazione non comporta valutazione diretta di merito.
Svolge, inoltre, attività finalizzata alla propria formazione professionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-52