Art. 57 · Collaboratore coordinatore
Capo II

Art. 57

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Collaboratore coordinatore

In vigore dal 25 dic 1984
Il collaboratore coordinatore, oltre all'espletamento dei compiti direttamente affidati, assicura, sulla base delle direttive impartite dai livelli funzionali superiori, il coordinamento e il controllo per le attività alle quali è preposto e delle quali risponde direttamente. Nell'ambito dell'unità operativa coordina l'attività degli addetti appartenenti ai livelli funzionali di collaboratore amministrativo e assistente amministrativo fornendo istruzioni e favorendo il metodo del lavoro di gruppo. Formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro e per lo snellimento delle procedure. Svolge attività finalizzata alla propria formazione e partecipa ad attività di studio e programmazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-57