Capo XI
Art. 29
Operatore professionale di II categoria
In vigore dal 25 dic 1984
L'operatore professionale di II categoria, nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti articoli, svolge prestazioni massoterapiche attinenti al titolo professionale specifico nell'ambito dei piani di lavoro dell'unità operativa di appartenenza.
Ha la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-29