Capo XI

Art. 29

Operatore professionale di II categoria

In vigore dal 25 dic 1984
L'operatore professionale di II categoria, nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti articoli, svolge prestazioni massoterapiche attinenti al titolo professionale specifico nell'ambito dei piani di lavoro dell'unità operativa di appartenenza. Ha la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Operatore professionale di II categoria (Art. 29 Attribuzioni del personale non medico addetto ai presidi, servizi e uffici delle unita' sanitarie locali.) — Testo vigente | Portale Normativo