Capo II

Art. 34

Ingegnere

In vigore dal 25 dic 1984
L'ingegnere svolge le attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale nell'ambito delle istruzioni ricevute dall'ingegnere coordinatore, nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo, con piena autonomia operativa e responsabilità professionale. Ha la responsabilità diretta dell'esercizio del mandato professionale a lui affidato. Svolge attività di didattica nonché attività finalizzata alla propria formazione. L'ingegnere sostituisce l'ingegnere coordinatore in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza. Tra più ingegneri dello stesso servizio la sostituzione del coordinatore spetta all'ingegnere con maggiore anzianità di servizio nella posizione funzionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-34

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Ingegnere (Art. 34 Attribuzioni del personale non medico addetto ai presidi, servizi e uffici delle unita' sanitarie locali.) — Testo vigente | Portale Normativo