Capo II
Art. 34
Ingegnere
In vigore dal 25 dic 1984
L'ingegnere svolge le attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale nell'ambito delle istruzioni ricevute dall'ingegnere coordinatore, nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo, con piena autonomia operativa e responsabilità professionale.
Ha la responsabilità diretta dell'esercizio del mandato professionale a lui affidato.
Svolge attività di didattica nonché attività finalizzata alla propria formazione.
L'ingegnere sostituisce l'ingegnere coordinatore in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.
Tra più ingegneri dello stesso servizio la sostituzione del coordinatore spetta all'ingegnere con maggiore anzianità di servizio nella posizione funzionale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-34