Capo IV

Art. 37

Geologo coordinatore

In vigore dal 25 dic 1984
Il geologo coordinatore svolge le attività le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale, nonché attività di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di coordinamento dell'unita operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli con autonomia operativa e responsabilità professionale. A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro. Nel rispetto dell'autonomia professionale Operativa del personale del servizio assegnatogli, impartisce istruzioni ed esercita la verifica inerente all'attuazione di esse. Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale del servizio nei vari settori di attività. Redige una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attività di specifica competenza comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche e proposte per l'adeguamento dell'unità operativa ai fini del conseguimento delle attività affidategli. Ha la responsabilità diretta dell'esercizio del mandato professionale a lui affidato. Svolge attività finalizzate alla propria formazione professionale. Assicura la consulenza ad altri uffici e servizi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-37

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