Capo II

Art. 33

Ingegnere coordinatore

In vigore dal 25 dic 1984
L'ingegnere coordinatore svolge le attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale, nonché attività di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di coordinamento dell'unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli con autonomia operativa e responsabilità professionale. A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro. Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale del servizio assegnatogli, impartisce istruzioni ed esercita la verifica inerente all'attuazione di esse. Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale del servizio nei vari settori di attività. Redige una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attività di specifica competenza comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche e proposte per l'adeguamento dell'unità operativa ai fini del conseguimento delle attività affidategli. Ha la responsabilità diretta dell'esercizio del mandato professionale a lui affidato. Svolge attività finalizzate alla propria formazione professionale. Assicura la consulenza ad altri uffici e servizi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Ingegnere coordinatore (Art. 33 Attribuzioni del personale non medico addetto ai presidi, servizi e uffici delle unita' sanitarie locali.) — Testo vigente | Portale Normativo