Titolo II
Art. 32
Procuratore legale
In vigore dal 25 dic 1984
Il procuratore legale svolge le attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale, nello ambito delle istruzioni ricevute dagli avvocati appartenenti alle posizioni funzionali superiori e nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo, con piena autonomia operativa e responsabilità professionale.
Ha la responsabilità diretta dell'esercizio del mandato professionale a lui affidato.
Svolge attività di didattica nonché attività finalizzate alla propria formazione professionale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-32