Capo III
Art. 35
Architetto coordinatore
In vigore dal 25 dic 1984
L'architetto coordinatore svolge le attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale, nonché attività di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di coordinamento dell'unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli con autonomia operativa e responsabilità professionale.
A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro. Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale del servizio assegnatogli, impartisce istruzioni ed esercita la verifica inerente all'attuazione di esse.
Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale del servizio nei vari settori di attività.
Redige una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attività di specifica competenza comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche e proposte per l'adeguamento dell'unità operativa ai fini del conseguimento delle attività affidategli.
Ha la responsabilità diretta dell'esercizio del mandato professionale a lui affidato.
Svolge attività finalizzate alla propria formazione professionale.
Assicura la consulenza ad altri uffici e servizi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-35