Capo IX
Art. 24
Operatore professionale collaboratore
In vigore dal 25 dic 1984
L'operatore professionale collaboratore nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo nell'ambito dell'unità operativa cui è assegnato, partecipa alla formulazione dei piani di lavoro e di intervento.
Secondo le direttive ricevute svolge le funzioni di specifica competenza attinenti al proprio titolo professionale, assicurando gli interventi previsti dai piani di lavoro.
Svolge attività di didattica ed attività finalizzate alla propria formazione.
Ha la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-24