Capo IX
Art. 23
Operatore professionale coordinatore
In vigore dal 25 dic 1984
L'operatore professionale coordinatore svolge le attività attinenti alla sua competenza professionale.
Coordina l'attività del personale nella posizione funzionale di collaboratore a livello di unità funzionale predisponendone i piani di lavoro nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile o dai responsabili delle unità operative, nel rispetto dell'autonomia operativa del personale stesso e delle esigenze del lavoro di gruppo.
Svolge attività di didattica nonché attività finalizzata alla propria formazione.
Ha la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-23