Art. 23 · Operatore professionale coordinatore
Capo IX

Art. 23

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Operatore professionale coordinatore

In vigore dal 25 dic 1984
L'operatore professionale coordinatore svolge le attività attinenti alla sua competenza professionale. Coordina l'attività del personale nella posizione funzionale di collaboratore a livello di unità funzionale predisponendone i piani di lavoro nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile o dai responsabili delle unità operative, nel rispetto dell'autonomia operativa del personale stesso e delle esigenze del lavoro di gruppo. Svolge attività di didattica nonché attività finalizzata alla propria formazione. Ha la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-23