Capo VIII
Art. 20
Operatore professionale coordinatore
In vigore dal 25 dic 1984
L'operatore professionale coordinatore svolge le attività di assistenza diretta attinenti alla sua competenza professionale.
Coordina l'attività del personale nelle posizioni funzionali di collaboratore e di operatore professionale di II categoria a livello di unità funzionale ospedaliera e di distretto predisponendone i piani di lavoro, nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile o dai responsabili delle unità operative, nel rispetto dell'autonomia operativa del personale stesso e delle esigenze del lavoro di gruppo.
Svolge attività di didattica, nonché attività finalizzate alla propria formazione.
Ha la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-20