Capo X

Art. 25

Operatore professionale coordinatore

In vigore dal 25 dic 1984
L'operatore professionale coordinatore svolge attività di vigilanza e ispezione proprie dell'unità operativa cui è assegnato. Partecipa all'attività di accertamento e controllo analitico di laboratorio dell'unità operativa cui è assegnato. Coordina l'attività del personale nella posizione di collaboratore predisponendone i piani di lavoro nello ambito delle direttive impartite dal responsabile o dai responsabili dell'unità operativa nel rispetto della autonomia operativa del personale stesso e delle esigenze del lavoro di gruppo. Svolge attività di didattica nonché attività finalizzata alla propria formazione. Ha la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-25

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Operatore professionale coordinatore (Art. 25 Attribuzioni del personale non medico addetto ai presidi, servizi e uffici delle unita' sanitarie locali.) — Testo vigente | Portale Normativo