Capo X
Art. 25
48 / 61Operatore professionale coordinatore
In vigore dal 25 dic 1984
L'operatore professionale coordinatore svolge attività di vigilanza e ispezione proprie dell'unità operativa cui è assegnato.
Partecipa all'attività di accertamento e controllo analitico di laboratorio dell'unità operativa cui è assegnato.
Coordina l'attività del personale nella posizione di collaboratore predisponendone i piani di lavoro nello ambito delle direttive impartite dal responsabile o dai responsabili dell'unità operativa nel rispetto della autonomia operativa del personale stesso e delle esigenze del lavoro di gruppo.
Svolge attività di didattica nonché attività finalizzata alla propria formazione.
Ha la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-25