Capo X
Art. 26
Operatore professionale collaboratore
In vigore dal 25 dic 1984
L'operatore professionale collaboratore, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo precedente, nell'ambito dell'unità operativa cui è assegnato, partecipa alla formulazione dei piani di lavoro e di intervento.
Secondo le direttive ricevute, svolge le attività di vigilanza e di ispezione di specifica competenza; partecipa all'attività di accertamento e di controllo analitico di laboratorio dell'unità operativa cui è assegnato.
Assicura gli interventi previsti dai piani di lavoro e riferisce al coordinatore sui risultati dell'attività espletata.
Svolge attività di didattica ed attività finalizzata alla propria formazione.
Ha la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-26