Art. 26 · Operatore professionale collaboratore
Capo X

Art. 26

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Operatore professionale collaboratore

In vigore dal 25 dic 1984
L'operatore professionale collaboratore, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo precedente, nell'ambito dell'unità operativa cui è assegnato, partecipa alla formulazione dei piani di lavoro e di intervento. Secondo le direttive ricevute, svolge le attività di vigilanza e di ispezione di specifica competenza; partecipa all'attività di accertamento e di controllo analitico di laboratorio dell'unità operativa cui è assegnato. Assicura gli interventi previsti dai piani di lavoro e riferisce al coordinatore sui risultati dell'attività espletata. Svolge attività di didattica ed attività finalizzata alla propria formazione. Ha la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-26