Convenzione Ministero delle Poste e SIP
Art. 13
Obbligo di costruire, modificare e sviluppare gli impianti
In vigore dal 14 set 1984
- Obbligo di costruire, modificare e sviluppare gli impianti
La Società assume l'obbligo di costruire, ricostruire modificare e sviluppare gli impianti necessari per assicurare i servizi oggetto della presente concessione in roso che essi soddisfino, in ogni tempo, alle esigenze del pubblico servizio.
Gli impianti debbono essere corrispondenti - per caratteristiche, sistemi e modalità di funzionamento - ai Piani regolatori che la società assume l'obbligo di osservare, in particolare per l'adeguamento e lo sviluppo degli impianti esistenti, nonché per le prescrizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti.
Qualora la revisione dei Piani regolatori comporti, a carico dell'Amministrazione o della Società, maggiori oneri rispetto a quelli risultanti prima della revisione stessa, saranno rideterminate, su richiesta della parte interessata, le aliquote di ripartizione degli introiti di cui al successivo .
La Società informerà l'Amministrazione sei mesi, prima della messa in esercizio sulla rete delle apparecchiature che presentino nuove caratteristiche funzionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-13