Convenzione Ministero delle Poste e SIP
Art. 10
Competenze degli impianti e dei collegamenti relativi alle reti pubbliche specializzate
In vigore dal 14 set 1984
- Competenze degli impianti e dei collegamenti
relativi alle reti pubbliche specializzate
Fermo restando quanto stabilito nel precedente relativamente ai mezzi e sistemi trasmissivi, sono di competenza della Società l'installazione e l'esercizio dei seguenti impianti per la rete pubblica per dati a commutazione di pacchetto:
a) i collegamenti di utente e le relative terminazioni di rete;
b) gli impianti terminali che svolgono anche le funzioni di
raccolta degli utenti, di commutazione locale tra gli stessi e di concentrazione del relativo traffico.
Sono di competenza dell'Amministrazione l'installazione e l'esercizio dei seguenti impianti:
c) centrali di commutazione nei centri primari per il transito
del traffico nazionale;
d) centrali di transito nazionali per il traffico internazionale.
La Società si obbliga, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, a completare gli impianti di competenza di cui al precedente punto b); l'Amministrazione disporrà i necessari accertamenti per verificare lo stato di avanzamento dei lavori relativi all'assolvimento del predetto impegno.
La rete pubblica per dati a commutazione di circuito utilizza gli impianti specializzati della rete telefonica (fonia-dati) della Società e le centrali elettroniche telex-dati dell'Amministrazione che saranno tra di loro interconnessi secondo le indicazioni formulate dal Consiglio Superiore Tecnico delle Poste, Telecomunicazioni ed Automazione.
L'Amministrazione e la Società provvedono d'intesa alle varie fasi di: definizione della struttura tecnica delle reti, programmazione, progettazione, costruzione, attivazione dei relativi impianti, previa approvazione da parte degli Organi competenti secondo le norme vigenti.
La Società, alla quale è affidato il rapporto con l'utenza, collabora altresì con l'Amministrazione per la gestione delle reti al fine di assicurare l'efficienza del servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-10