Convenzione Ministero delle Poste e SIP

Art. 12

Apparecchiature terminali d'utente

In vigore dal 14 set 1984
- Apparecchiature terminali d'utente Gli abbonati alla rete pubblica di telecomunicazioni hanno facoltà, con l'osservanza delle norme vigenti, di provvedere direttamente per la fornitura e la messa in opera delle apparecchiature terminali non facenti parte dell'impianto principale, costituito a cura della Società, nonché dei relativi conduttori ed accessori, purchè conformi alle prescrizioni tecniche stabilite dall'Amministrazione, omologati ed autorizzati dall'Amministrazione con la procedura prevista dalle norme vigenti, salvo il collaudo e l'allacciamento all'impianto principale da parte della Società. Salvo casi che saranno determinati dalla Amministrazione, nell'impianto principale sono compresi gli equipaggiamenti delle terminazioni dei collegamenti, anche diretti, della rete pubblica presso la sede d'utente (modem, DCE - Data Circuit Equipment - e similari non integrati nel terminale di utente e complessi d'utente per collegamenti via satellite), nonché le apparecchiature che svolgono la funzione di commutazione tra i collegamenti diretti della stessa rete pubblica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-12

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