Convenzione Ministero delle Poste e SIP

Art. 16

Obbligo della Societa di assumere in uso impianti dell'Amministrazione

In vigore dal 14 set 1984
- Obbligo della Societa di assumere in uso impianti dell'Amministrazione Nei casi in cui, in attuazione dell'obbligo assunto con il 14° comma dell', la Società debba utilizzare circuiti e mezzi trasmissivi dell'Amministrazione nell'ambito compartimentale, nonché quelli per il traffico di frontiera per l'espletamento dei servizi oggetto della presente Convenzione, la richiesta deve essere presentata contestualmente alla data di presentazione del Piano pluriennale e deve riferirsi al fabbisogno relativo al terzo anno del Piano stesso. L'Amministrazione, non oltre sei mesi dalla presentazione delle richieste, comunicherà l'entità dei circuiti e mezzi trasmissivi che metterà a disposizione alle scadenze indicate dalla Società. L'Amministrazione, qualora non comunichi, nei termini di cui al comma precedente, l'impegno di assicurare la disponibilità dei circuiti e mezzi trasmissivi richiesti, autorizza la Società a provvedere direttamente. L'Amministrazione confermerà le consegne dei circuiti e mezzi trasmissivi nell'anno precedente le previste consegne; in caso contrario autorizza la Società a provvedere direttamente. Le modalità pratiche per la cessione in uso e per l'esercizio dei circuiti e mezzi trasmissivi ceduti dall'Amministrazione alla Società, nonché per la loro eventuale retrocessione, saranno fissate di comune accordo tra l'Amministrazione e la Società e saranno soggette a revisione, ove se ne presenti l'opportunità, in rapporto alla evoluzione tecnica nel campo della trasmissione. Le terminazioni dei mezzi trasmissivi verranno realizzate nei propri locali dall'Amministrazione o dalla Società in base a criteri di convenienza tecnico-economica. Nell'allegato C sono indicati i canoni da applicarsi alla Società per la cessione dei detti circuiti e mezzi trasmissivi dell'Amministrazione, comprendenti l'esercizio e, quindi, la manutenzione dei medesimi e le modalità per la loro determinazione e revisione. Detti canoni saranno soggetti, a decorrere dal 1 gennaio 1985, a revisione triennale, d'accordo tra l'Amministrazione e la Società, ed approvati con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Obbligo della Societa di assumere in uso impianti dell'Amministrazione (Art. 16 Approvazione ed esecuzione delle convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico alle societa' SIP, Italcable e Telespazio.) — Testo vigente | Portale Normativo