Convenzione Ministero delle Poste e SIP

Art. 11

Servizi di trattamento delle informazioni

In vigore dal 14 set 1984
- Servizi di trattamento delle informazioni Le reti di cui all' possono essere dotate, da parte dei relativi gestori, di opportuni equipaggiamenti e funzioni per svolgere anche servizi di trattamento delle informazioni da fornire agli utenti che ne facciano richiesta. I servizi di trattamento delle informazioni, quando forniti attraverso apparecchiature terminali, possono essere svolti, oltre che dai gestori, anche da terzi, sempre che per il trasporto delle informazioni al di fuori della sede di utente siano utilizzati gli impianti diretti o commutati delle reti pubbliche, sia richiesta la prescritta concessione per sede d'utente all'Amministrazione e siano corrisposti i previsti canoni in base alle disposizioni delle norme vigenti. L'effettuazione delle suddette prestazioni e la messa in opera dei relativi equipaggiamenti non dovranno provocare appesantimenti economici, nè ritardi allo sviluppo programmato delle reti e dei servizi in concessione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-11

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Servizi di trattamento delle informazioni (Art. 11 Approvazione ed esecuzione delle convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico alle societa' SIP, Italcable e Telespazio.) — Testo vigente | Portale Normativo