Convenzione Ministero delle Poste e SIP
Art. 1
Oggetto della concessione
In vigore dal 14 set 1984
CONVENZIONE
tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'Esercizio Telefonico p.a. per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico
- Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, d'ora innanzi indicato brevemente Codice P.T., ed in particolare il quarto comma dell'art. 198 di detto Testo Unico;
- Vista la nota dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) del 30 maggio 1984, prot. 3756/5 con la quale si attesta che lo stesso Istituto è proprietario - direttamente o indirettamente - di oltre la metà delle azioni aventi diritto al voto del capitale della SIP - Società italiana per l'Esercizio Telefonico p.a.;
- Viste le Convenzioni stipulate in pari data tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e le Società concessionarie ITALCABLE - Servizi Cablografici, Radiotelegrafici e Radioelettrici S.p.A. e TELESPAZIO S.p.A. per le Comunicazioni Spaziali;
- Vista la Convenzione tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.A., approvata con Decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981 n. 521;
- Tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, d'ora innanzi indicato anche con l'abbreviazione "Amministrazione" in persona del Direttore Generale dott. Ugo Monaco
----------------------, all'uopo delegato dal Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'Esercizio Telefonico p.a., d'ora innanzi indicata con l'abbreviazione "SIP" o "Società", rappresentata dal Presidente dott. ing. Ottorino Beltrami, in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione il 18 luglio 1984 si conviene e si stipula quanto segue.
- Oggetto della concessione
Sono concessi in esclusiva alla Società, l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazioni in ambito nazionale per l'espletamento dei relativi servizi di telecomunicazioni, sempre in ambito nazionale, con le modalità e le limitazioni di cui ai successivi commi e agli e, salvo quanto disposto dal successivo .
I rapporti con l'utenza per tutti i servizi di telecomunicazioni sono, assegnati alla competenza esclusiva della Società, salvo per quanto riguarda i servizi di cui al penultimo comma del presente articolo e salvo quanto previsto dai successivi .
I suddetti servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico in ambito nazionale sono espletati congiuntamente mediante un'unica rete costituita ed esercita con l'apporto dell'Amministrazione e della Società secondo le modalità e le competenze fissate nel successivo già richiamato .
Per tutta la durata della presente Convenzione, l'Amministrazione si impegna a non concedere ad altri l'installazione e l'esercizio degli impianti di propria competenza ed i relativi servizi.
L'Amministrazione e la Società svilupperanno gli impianti di rispettiva competenza in modo che, attraverso la numerizzazione già in atto della rete telefonica si pervenga, secondo gli indirizzi fissati nel Piano nazionale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni approvato dal CIPE, gradualmente alla realizzazione ed attivazione della rete numerica integrata nei servizi. L'Amministrazione e la Società realizzeranno il primo strato della rete integrata entro il 1990 e la Società si impegna ad attivare avuto riguardo alle possibilità offerte dalle imprese di produzione nazionale nuove linee di centrale in tecnica elettronica, nella misura indicata nel suddetto Piano e negli aggiornamenti dello stesso, nonché a collegare a detta rete l'utenza, non appena risultino disponibili i relativi impianti per l'effettuazione dei servizi.
In attesa che si pervenga alla loro integrazione nella rete, i servizi di telecomunicazioni sono espletati, oltre che mediante la rete telefonica pubblica e le sue specializzazioni ed integrazioni, anche utilizzando reti pubbliche specializzate costituite ed esercitate secondo le modalità e le competenze fissate nel già ricordato .
Non sono compresi nella presente concessione i servizi di diffusione circolare di programmi radiotelevisivi, di radiocomunicazioni mobili marittimi, dei telegrammi e del telex, nonché il servizio per il pubblico svolto dall'Amministrazione, ai sensi del sesto comma del successivo . L'Amministrazione si riserva, comunque, di utilizzare la propria rete telex per i servizi che risulteranno tecnicamente possibili.
Resta in ogni caso fermo che i gestori della rete debbono provvedere, ciascuno nell'ambito delle competenze fissate nel successivo , coerentemente all'obbligo che per qualsiasi servizio di telecomunicazioni siano utilizzati, quando disponibili i mezzi, inclusi quelli diretti, della rete pubblica di telecomunicazioni disciplinata nel presente articolo. A tal fine, per evitare antieconomiche duplicazioni di impianti, particolari intese verranno altresì ricercate tra i gestori della rete ed il gestore pubblico nazionale per i servizi di diffusione circolare di programmi radiotelevisivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-1