Convenzione Ministero delle Poste e SIP
Art. 8
Fonti normative
In vigore dal 14 set 1984
- Fonti normative
La concessione è subordinata all'osservanza delle modalità, limitazioni condizioni ed obblighi previsti dalla presente Convenzione.
La SIP è tenuta, inoltre, ad esercitare i servizi in concessione nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni in materia di telecomunicazioni, con particolare riguardo ai Piani regolatori telefonico e telegrafico nazionali, approvati con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni in data 16 luglio 1982 e successive modificazioni; la Società è tenuta, altresì, al rispetto degli accordi internazionali e delle norme tecniche, emanate dalle Organizzazioni nazionali ed internazionali competenti, concernenti la stessa materia.
L'istituzione e l'espletamento da parte della Società di nuovi servizi di telecomunicazioni di cui all' della presente Convenzione, sono disposti e regolati con provvedimento dell'Amministrazione.
Per lo svolgimento del servizio di trasmissione dati e per gli altri servizi di tipo telegrafico a velocità di trasmissione superiori a 300 baud sulla rete telefonica pubblica e su circuiti diretti, la SIP è tenuta all'osservanza delle disposizioni contenute nella Convenzione approvata con D.M. 4.8.1982 per disciplinare lo svolgimento dei servizi di trasmissione dati e segnaletica, che rimangono in vigore per la parte compatibile con la presente Convenzione, salvo revisione di comune intesa fra le parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-8