Convenzione Ministero delle Poste e SIP

Art. 52

Ripartizione dei proventi del traffico

In vigore dal 14 set 1984
- Ripartizione dei proventi del traffico 1. Traffico interurbano Spetta all'Amministrazione un quarto della soprattassa prevista dall'art. 292 del Codice P.T. ed applicata, in base al vigente provvedimento tariffario e successive eventuali modifiche, sul traffico interurbano. L'importo della soprattassa viene ricavato dai dati forniti dagli organi di registrazione associati agli organi di tassazione; detti dati debbono essere depurati del 2,7% per tener conto delle conversazioni che non danno comunque luogo ad addebito all'utenza. Tenuto conto che per l'espletamento del traffico interurbano viene utilizzata un'unica rete, costituita e gestita con apporti dell'Amministrazione e della SIP, i proventi di detto traffico, esclusi gli importi derivanti dal sovrapprezzo di competenza della Cassa conguaglio per il settore telefonico, sono ripartiti nel modo seguente. a) Proventi del traffico interurbano automatico (compreso il settoriale). Per la determinazione dei proventi del traffico interurbano automatico vengono utilizzati i dati registrati dagli appositi contatori associati agli organi di tassazione. Negli anzidetti proventi vanno compresi anche quelli derivanti dall'espletamento di traffico interurbano tramite le specializzazioni ed integrazioni della rete telefonica. Nei casi in cui i contatori registrino cumulativamente traffico interurbano, internazionale ed intercontinentale - e fino a quando non saranno state completate le modifiche tecniche necessarie per la registrazione separata del traffico interurbano -, i proventi di detto traffico interurbano saranno ottenuti depurando i dati cumulativi di traffico di quelli riferibili al traffico internazionale continentale ed intercontinentale, rilevati dalle apposite apparecchiature centralizzate di cui al successivo punto 2. La valorizzazione dei suddetti dati di traffico viene effettuata sulla base di L. 80 a scatto prevista dal vigente provvedimento tariffario (fatte salve le eventuali successive variazioni per la regolarizzazione dei rapporti contabili tra i gestori) e viene rettificata con i maggiori e minori proventi derivanti dai diversi valori a cui vengono addebitati gli scatti all'utenza attribuibili al traffico automatico interurbano, in proporzione al relativo numero degli impulsi. I proventi così calcolati, al netto della quota di soprattassa di cui al 1° comma, spettano all'Amministrazione nella misura del 18,528% e alla SIP nella misura dell'81,472%. b) Proventi del traffico telefonico interurbano da utente (compreso il settoriale) e da posto telefonico pubblico svolto tramite operatrice. Tali proventi, per la parte derivante dall'applicazione delle relative tariffe, al netto della quota di soprattassa di cui al 1° comma, spettano all'Amministrazione e alla SIP nelle stesse percentuali fissate nel precedente punto a), mentre spettano per intero al gestore che effettua le operazioni manuali di espletamento per la parte che deriva dalle quote fisse aggiuntive stabilite dalle norme tariffarie. Gli importi riscossi dall'Amministrazione per traffico interurbano tramite i propri posti telefonici pubblici, in quanto parte integrante dei proventi da ripartire, saranno considerati introitati, a titolo di acconto, dalla stessa Amministrazione. Nel traffico interurbano è compreso convenzionalmente il traffico internazionale di frontiera. 2. Traffico internazionale Spetta all'Amministrazione l'intera soprattassa prevista dall'art. 292 del Codice P.T., applicata sul traffico internazionale (continentale ed intercontinentale) al netto di quello che non dà comunque luogo ad addebito all'utenza. Tenuto conte che per l'espletamento del servizio internazionale continentale ed intercontinentale, sono utilizzati anche mezzi della SIP, l'Amministrazione, per l'uso di detti mezzi e per le altre prestazioni comunque inerenti all'esercizio del servizio medesimo, riconoscerà alla Società una aliquota degli introiti del traffico in partenza esclusa l'intera soprattassa, nella misura del 21,595% per il traffico internazionale continentale e dell'8,554% per il traffico internazionale intercontinentale. Per la determinazione dei proventi del traffico internazionale automatico in partenza, distintamente per il traffico continentale e per quello intercontinentale, esclusi gli importi derivanti dal sovrapprezzo di competenza della Cassa Conguaglio per il settore telefonico, vengono utilizzati i dati rilevati da apposite apparecchiature centralizzate di registrazione; la valorizzazione dei suddetti dati di traffico viene effettuata sulla base di. L. 92 a scatto, prevista dal vigente provvedimento tariffario (fatte salve le eventuali successive variazioni) per la regolamentazione dei rapporti contabili tra i gestori. Agli importi che ne risultano vanno aggiunti quelli derivanti dal traffico, telefonico internazionale continentale ed intercontinentale, svolto tramite operatrice ed addebitato all'utenza sulla base delle specifiche registrazioni. Le quote fisse aggiuntive, eventualmente stabilite per il servizio tramite operatrice dalle norme tariffarie, spettano per intero al gestore che effettua le operazioni manuali di espletamento. Gli importi riscossi dall'Amministrazione per traffico internazionale continentale ed intercontinentale tramite i posti telefonici pubblici, in quanto compresi nei provvedimenti di cui al precedente comma, saranno considerati acconti in favore dell'Amministrazione sulle sue pertinenze relative ai traffici stessi. Per la determinazione dei proventi del traffico automatico interurbano ed internazionale (continentale ed intercontinentale), i dati forniti dai contatori associati agli organi di tassazione o dalle apparecchiature di registrazione di cui al presente articolo debbono essere deputati, rispettivamente dell'1,5% e dello 0,8% per tener conto del traffico di prove e di servizio e di quello che non da luogo ad effettivo addebito all'utenza. Su richiesta di una delle parti, dette percentuali possono essere verificate ogni triennio per valutarne la congruità in funzione dello della tecnica e delle esigenze del servizio. Le eventuali diverse percentuali, sono approvate con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni. Per traffico di prova e servizio, per il quale la Società non provvede ad emissione di fattura, si intende quello espletato, a tali fini, con apparecchi o dispositivi installati nelle centrali e negli uffici dei gestori telefonici. Nei proventi del traffico, di cui ai precedenti punti 1) e 2) non sono compresi quelli derivanti - dalla tariffa aggiuntiva prevista per le comunicazioni effettuate da apparecchi a disposizione del pubblico che restano attribuiti al relativo gestore. Gli introiti derivanti dalla cessione all'utenza di circuiti diretti interurbani al netto del 9,391% che comprende gli importi già di spettanza dell'Amministrazione P.T. (anche per le tratte urbane) ai sensi dell'allegato 2 paragrafo III punto 2, e paragrafo IV punto 2, della Convenzione approvata con D.P.R. 6/3/1968 n. 427 - sono ripartiti tra l'Amministrazione e la Società con le stesse percentuali fissate per il corrispondente traffico; per i collegamenti diretti internazionali, sia continentali che intercontinentali, spettano alla Società sui relativi introiti al netto del 14,015% già di spettanza dell'Amministrazione P.T. in base alla Convenzione normativa approvata con D.M. 4/8/1982- le stesse percentuali previste per i corrispondenti traffici. I canoni relativi ai circuiti realizzati dall'Amministrazione in base al penultimo comma dell' sono di spettanza dell'Amministrazione stessa. I proventi relativi ai circuiti ceduti ai sensi del terzo comma del successivo , sono di pertinenza del gestore che ha la proprietà dei circuiti medesimi; per i circuiti costituiti con il concorso dell'Amministrazione e della Società, i relativi proventi sono ripartiti in proporzione alla lunghezza delle tratte di rispettiva competenza. Le aliquote percentuali degli introiti di cui al presente articolo tengono conto di tutti gli apporti dell'Amministrazione e della SIP, salvo quelli relativi ai mezzi ceduti reciprocamente in base agli , per l'espletamento per ogni tipo di traffico, compreso quello entrante in Italia, inclusi gli apporti derivanti dalla gestione del rapporto con l'utenza che riguardano anche la fatturazione e riscossione effettuate dalla SIP unitariamente per tutti i servizi e i traffici svolti. Tenuto conto delle competenze tecniche fissate al precedente , i proventi tariffari per il traffico espletato sulle reti pubbliche specializzate per lati, spettano all'Amministrazione ed alla SIP nella misura percentuale che sarà determinata di comune intesa fra le parti ed approvata con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, sulla base dei rispettivi costi, entro sei mesi dalla entrata in servizio pubblico delle reti stesse. La suddetta intesa stabilirà anche la periodicità di revisione delle percentuali. Le eventuali revisioni delle percentuali sopra riportate saranno effettuate ai sensi del successivo . Nel caso in cui il sovrapprezzo, che affluisce alla Cassa conguaglio per il settore telefonico, venga in tutto o in parte assorbito dalla relativa tariffa, ciascuna delle parti ha facoltà di chiedere la revisione delle aliquote dei proventi previste dal presente articolo (anche prima della scadenza del triennio o del quinquennio di cui all') le cui misure sono state determinate tenuto conto anche della attribuzione dell'intero sovrapprezzo stabilito dal vigente decreto tariffario alla SIP. La revisione sarà approvata con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-52

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Ripartizione dei proventi del traffico (Art. 52 Approvazione ed esecuzione delle convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico alle societa' SIP, Italcable e Telespazio.) — Testo vigente | Portale Normativo